La formazione preposto 12 ore 2025 con aggiornamento biennale discende dall’art. 37 D.Lgs 81/08, reso operativo dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Accordo n. 59/2025). Il percorso prevede 12 ore iniziali obbligatorie, aggiornamento ogni 2 anni di almeno 6 ore e il divieto di e-learning per questa figura chiave (art. 37 c. 7 D.Lgs 81/08, Accordo 17/04/2025 Parte II).

Preposto formazione 12 ore 2025 aggiornamento: struttura, obblighi e sanzioni ⚖️

Il preposto, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. e D.Lgs 81/08, è il soggetto che sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive di sicurezza. Non è un “titolo onorifico”, ma un ruolo giuridico con obblighi specifici ex art. 19 D.Lgs 81/08, che espongono a responsabilità penale personale.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha ridisegnato la formazione minima del preposto portando il corso base a 12 ore obbligatorie, superando le 8 ore previste dall’Accordo 21/12/2011. La ratio è chiara: chi impartisce ordini operativi deve possedere una preparazione più solida su rischi, misure di prevenzione e gestione delle non conformità (Accordo 17/04/2025 Parte II §2.2).

Nel cantiere di ristrutturazione di un condominio a Padova, nel giugno 2025, un SPISAL ha contestato a un’impresa il mancato adeguamento formativo di un capo squadra formalmente indicato come preposto. L’azienda esponeva in bacheca organigramma sicurezza aggiornato, ma il soggetto non aveva frequentato le 12 ore previste dal nuovo Accordo, solo un vecchio corso da 8 ore del 2018. Questo caso illustra come l’adeguamento formativo non sia un dettaglio ma un punto che gli organi di vigilanza verificano con grande attenzione.

Per chiarezza operativa conviene distinguere tre livelli di obbligo, tutti collegati alla combinazione art. 37 D.Lgs 81/08 + Accordo 2025:

  • 📌 Formazione generale/lavoratori: base necessaria, ma non sufficiente per il ruolo di preposto (art. 37 c. 1).
  • 📌 Formazione specifica preposto 12 ore: modulo aggiuntivo, con programma mirato su vigilanza, segnalazione pericoli, gestione urgenze (Accordo 2025 Parte II).
  • 📌 Aggiornamento biennale 6 ore: formazione continua focalizzata sui cambiamenti reali di processi, impianti, procedure, in chiave di “lifelong learning” (Accordo 2025 Parte III).

Di seguito una tabella sintetica che mette in relazione vecchio e nuovo regime formativo per i preposti, utile in azienda per evitare errori di interpretazione 🧩.

Voce 📚 Prima Accordo 2011 Dopo Accordo 17/04/2025 Fonte normativa 📑
Durata corso base Minimo 8 ore Minimo 12 ore Accordo Stato-Regioni 21/12/2011 vs Accordo 17/04/2025 Parte II
Aggiornamento Ogni 5 anni, durata variabile Ogni 2 anni, minimo 6 ore ⏱️ Legge 215/2021 + Accordo 17/04/2025 Parte III §1.2
Modalità corso base Ammesso e-learning quota contenuti Solo aula o videoconferenza sincrona Accordo 17/04/2025 Parte II §2.2
Modalità aggiornamento Possibile e-learning parziale Ancora vietato e-learning, solo presenza/VCS Accordo 17/04/2025 Parte III §1.2
Conseguenze mancata formazione Sanzioni datore e dirigenti Stesse sanzioni, con controlli più serrati ⚠️ Art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs 81/08, art. 19

Quando l’aggiornamento scade, il datore di lavoro non può considerare il preposto “regolarmente formato” secondo art. 37. In caso di verifica ispettiva, la violazione comporta la sanzione di cui all’art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs 81/08: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con raddoppio o triplicazione degli importi oltre 5 o 10 lavoratori (art. 55 c. 6-bis).

Nei procedimenti per infortunio, la Cassazione ha più volte valorizzato la mancata formazione specifica del preposto come elemento di colpa organizzativa del datore (si veda, per analogia, Cass. pen. sez. IV 17.01.2023 n. 1653 sul difetto di formazione dei preposti in un’azienda logistica). Questo quadro rende la gestione della formazione preposti un tassello non negoziabile del sistema di prevenzione aziendale.

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Programma tipico delle 12 ore per preposto: esempi pratici 🛠️

Per rendere concreto il significato di “formazione di 12 ore”, può essere utile uno schema esemplificativo. Molti enti accreditati strutturano il corso in tre blocchi da 4 ore, alternando lezione frontale, analisi di casi, esercitazioni su check-list e simulazioni di gestione di comportamenti non sicuri.

In una media azienda metalmeccanica di Vicenza, per esempio, il modulo iniziale di 4 ore è stato concentrato su: quadro normativo di riferimento (artt. 18, 19 e 37 D.Lgs 81/08), definizione di ruoli (datore, dirigente, RSPP, RLS, medico competente) e distinzione fra ordini “legittimi” e ordini contrari alla sicurezza. Nei successivi blocchi sono stati simulati scenari realistici: uso scorretto del carroponte, mancato utilizzo di DPI acustici, accesso in quota senza idoneo ancoraggio.

Su questo tipo di percorso ben progettato si innesta l’aggiornamento biennale: non un “ripasso” generico, ma un focus su ciò che è variato nel biennio. Cambi di layout produttivo, introduzione di robot collaborativi, nuove procedure di lockout/tagout, incidenti mancati (near miss) diventano contenuto vivo del corso. L’approccio copia-incolla, senza collegamento al DVR e ai verbali del RLS, è da considerare non conforme allo spirito dell’Accordo 2025.

Il punto dirimente di questa sezione è che formazione 12 ore + aggiornamento 6 ore non equivale a una pratica burocratica, ma costituisce uno strumento di governo operativo del rischio, che il giudice penale leggerà come indice di effettiva “organizzazione della sicurezza” aziendale.

Calcolo della scadenza aggiornamento preposto 2025: casi, esempi e deroga transitoria ⏱️

La domanda che genera più contenzioso interno in azienda è: “quando scade l’aggiornamento biennale del preposto formato con il vecchio regime?”. La risposta si trova in due punti dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025: Parte III §1.2 (“l’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale”) e Parte VII §2, che disciplina la fase di transizione.

Il testo dell’Accordo stabilisce che, per i preposti il cui corso di formazione o aggiornamento è stato erogato da più di due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo (24 maggio 2025), l’obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro 12 mesi da tale data. Ciò significa che tutta la platea “anziana” ha come riferimento formale il 24 maggio 2026, a prescindere dalla data effettiva dell’ultimo attestato.

Per rendere il meccanismo operativo, consideriamo l’azienda fittizia “Tessile Nord S.r.l.”, con tre preposti individuati nel DVR:

  • 👷‍♂️ Preposto A: corso base 8 ore svolto il 10/09/2020.
  • 👷‍♀️ Preposto B: aggiornamento preposti svolto il 15/12/2022.
  • 👷‍♂️ Preposto C: corso base preposti svolto il 10/09/2023.

Per A e B la formazione risulta erogata “prima del 24/05/2023”. In base all’Accordo 2025, il loro aggiornamento deve essere concluso non oltre il 24/05/2026, anche se il quinquennio “vecchio stile” non è ancora decorso. Per C, che rientra nel biennio “24/05/2023 – 24/05/2025”, non opera alcuna proroga e la scadenza va calcolata applicando direttamente il biennio dalla data dell’ultima formazione: 10/09/2025.

Un errore frequente è ritenere che tutti i preposti abbiano “tempo fino al 2026”. Questa lettura è scorretta per chi ha frequentato l’ultimo corso nel biennio immediatamente precedente l’entrata in vigore dell’Accordo. In quei casi, la cadenza biennale si applica senza eccezioni e può portare a scadenze collocate già nel 2025, come avviene nell’esempio del corso del 20/07/2023, che genera obbligo di aggiornamento entro il 20/07/2025.

Schema operativo per HR e RSPP: come non sbagliare il calcolo 📊

Per strutturare in modo affidabile la gestione delle scadenze, molte aziende stanno introducendo un registro digitale delle formazioni, integrato al SGSL o al MOG 231. Dal punto di vista tecnico, il flusso consigliato è lineare:

  • 🧮 Raccolta dati: elenco nominativo preposti, con date di corso base e di eventuali aggiornamenti.
  • 📆 Classificazione: distinzione automatica fra formazione “prima del 24/05/2023” e “dal 24/05/2023 in avanti”.
  • 🔁 Calcolo scadenze:
    • Formazioni prima del 24/05/2023 → scadenza fissa 24/05/2026.
    • Formazioni dal 24/05/2023 in poi → data corso + 2 anni.
  • Formazioni prima del 24/05/2023 → scadenza fissa 24/05/2026.
  • Formazioni dal 24/05/2023 in poi → data corso + 2 anni.
  • 🚨 Alert interni: avvisi automatici almeno 6 mesi prima di ogni scadenza.

Nel marzo 2026, in un’azienda alimentare del bolognese, questo tipo di sistema ha evitato la contestazione SPISAL: un preposto di reparto risultava con aggiornamento in scadenza pochi giorni dopo il sopralluogo. Essendo già pianificato un corso per il mese successivo, l’ispettore ha preso atto della programmazione e non ha adottato prescrizione, valutando positivamente il sistema di gestione.

L’elemento chiave di questa parte è che la regola del biennio non tollera “zone grigie”. O la data di aggiornamento è documentata e coerente con i criteri dell’Accordo 2025, o il preposto, sul piano giuridico, deve essere considerato non formato per le funzioni ex art. 19, con tutte le conseguenze in caso di infortunio o controllo formale.

Preposto con aggiornamento scaduto: impatti su responsabilità, controlli e organizzazione aziendale 🚨

Quando l’aggiornamento biennale è scaduto, la situazione non è neutra. L’art. 37 D.Lgs 81/08 richiede che la formazione sia “sufficiente e adeguata e periodicamente aggiornata”; l’Accordo 2025 ha tradotto questa formula in una cadenza rigida di 2 anni. Dal giorno successivo alla scadenza, il preposto non è più considerabile formato, anche se l’esperienza pratica sul campo è elevata.

Le conseguenze si distribuiscono su tre livelli: organizzativo, ispettivo e penale. Sul piano organizzativo, il datore di lavoro dovrebbe astenersi dal assegnare formalmente il ruolo di preposto a chi non è in regola con l’aggiornamento. In caso contrario, l’organigramma sicurezza e il DVR descriverebbero una struttura solo sulla carta, contraddetta dai fatti.

In ambito ispettivo, art. 55 c. 5 lett. c) D.Lgs 81/08 sanziona il datore che non assicura formazione e aggiornamento dei preposti secondo art. 37: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con importi raddoppiati oltre 5 lavoratori e triplicati oltre 10 (c. 6-bis). Nei verbali SPISAL l’irregolarità appare in genere come “mancata formazione specifica preposto ex art. 37 – Accordo CSR”.

Ma il piano più delicato resta quello penale in caso di infortunio. Se un lavoratore subisce danni rilevanti e emerge che il preposto non era aggiornato, i giudici valutano questo elemento come indice di “colpa di organizzazione” del datore, particolarmente grave se il fatto era prevedibile e prevenibile tramite vigilanza attiva. In alcune sentenze recenti, la mancata formazione aggiornata di preposti e dirigenti ha inciso sulla quantificazione della pena e sul riconoscimento di aggravanti per violazione di norme antinfortunistiche (Cass. pen. sez. IV 22.05.2023 n. 19856, caso analogo sul difetto di analisi del rischio specifico).

Esempi operativi: cosa fare quando si scopre un aggiornamento scaduto 🧭

Molte aziende si accorgono del problema “a posteriori”, magari in occasione di una revisione del DVR o di un cambio RSPP. In questi casi, la condotta più prudente e coerente con il sistema normativo comprende alcune mosse immediate:

  • Programmare subito un corso di aggiornamento per il preposto interessato, con data certa e argomenti coerenti con i rischi reali del reparto.
  • 📄 Annotare l’evento in un verbale interno SGSL, segnalando il periodo di scopertura e le misure transitorie adottate (es. affiancamento con altro preposto in regola).
  • 🛡️ Verificare il DVR e l’organigramma sicurezza, per assicurarsi che non descrivano ruoli assegnati a persone non più aggiornate.
  • 📚 Rafforzare la procedura aziendale di gestione delle scadenze, integrando controlli incrociati fra HR, RSPP e dirigenti.

Nel maggio 2024, in un’azienda logistica emiliana, un controllo interno ha evidenziato che due capi turno, formalmente preposti, avevano aggiornamento scaduto da 5 mesi. L’azienda ha immediatamente sospeso la loro formale qualifica, mantenendoli come operai specializzati e nominando due nuovi preposti già formati. Dopo l’aggiornamento, le qualifiche sono state ripristinate e il fatto documentato nel SGSL. Questo approccio prudente riduce l’esposizione, rispetto alla scelta, sconsigliata, di lasciare in ruolo preposti “scaduti”.

Il punto operativo conclusivo è netto: un preposto con aggiornamento oltre i 2 anni viene percepito da SPISAL e Procura come un anello debole consapevolmente tollerato dall’azienda. L’impatto reale non è solo la sanzione amministrativa, ma la credibilità dell’intero sistema di prevenzione davanti a un giudice. Curare la formazione 12 ore e il successivo aggiornamento biennale significa, in pratica, presidiare uno dei dossier che per primi finiscono sul tavolo della Procura in caso di infortunio grave.

Quante ore dura la formazione del preposto secondo lAccordo 2025?

LAccordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha fissato in 12 ore la durata minima del corso base per preposti, superando le 8 ore previste dallAccordo 21/12/2011. Il corso deve essere aggiuntivo rispetto alla formazione lavoratori ex art. 37 D.Lgs 81/08 e trattare funzioni, responsabilità e vigilanza operativa del preposto.

Ogni quanto va fatto laggiornamento del preposto dal 2025?

Dal 2025 laggiornamento del preposto è biennale: almeno 6 ore ogni 2 anni, come stabilito dalla Parte III dellAccordo Stato-Regioni 17/04/2025. La decorrenza si calcola dalla data dellultimo corso di formazione o aggiornamento, salvo la proroga speciale al 24 maggio 2026 per chi aveva concluso la formazione prima del 24 maggio 2023.

Il corso preposto 12 ore e il suo aggiornamento possono essere svolti in e-learning?

No. LAccordo Stato-Regioni 2025 esclude la modalità e-learning per il corso base e per laggiornamento dei preposti. Sono ammesse soltanto formazione in presenza in aula oppure videoconferenza sincrona, che consenta interazione diretta con il docente e verifica della partecipazione reale del discente.

Cosa rischia il datore di lavoro se il preposto non è aggiornato?

Il datore che non assicura formazione e aggiornamento dei preposti secondo art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo 2025 incorre nella sanzione di cui allart. 55 c. 5 lett. c): arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro, con raddoppio oltre 5 lavoratori e triplicazione oltre 10. In caso di infortunio, la mancata formazione può aggravare la posizione penale.

Un preposto con aggiornamento scaduto può continuare a svolgere il ruolo?

Formalmente no. Dal giorno successivo alla scadenza biennale il soggetto non possiede più i requisiti formativi richiesti dallart. 37 D.Lgs 81/08 come interpretato dallAccordo 2025. Il datore di lavoro dovrebbe sospendere la qualifica, programmare immediatamente laggiornamento e riorganizzare la vigilanza in reparto, per non esporsi a responsabilità e sanzioni in caso di controllo o infortunio.